Complicanze in Endoscopia Digestiva
Come e quando è nata la mia passione nei confronti della medicina legale in genere, e, in particolare, della medicina legale “applicata all’endoscopia digestiva”?
E’ nata quando negli anni ’80-’90, rivestendo ruoli attivi prima nel sindacato degli endoscopisti SEDI, poi nella politica e nella crescita societaria SIED, e poi nella federazione FISMAD, ho vissuto in prima persona vicende giudiziarie, errori giudiziari, errori endoscopici, perizie di parte e d’ufficio, congressi, confronti, stesure dei primi documenti sulla medicina legale in endoscopia, proposte di consenso informato, scontri tra scuole di pensiero e scuole di medicina, contraddizioni tra guerre di procure ,perizie e differenze di sentenze tra livelli di giudizio, certo espressione di grande variabilità del sistema giustizia.
Erano i tempi del grande Giampiero Rigo, di Enrico Silingardi, di Piero Ciani, Luca Manneschi, di Enrico Ricci, di Goffredo Sciaudone e di Gaetano Dragotto, di Piero Loriga e Antonello Crisci, di Antonio Battistini e di Gianfranco Iadecola, giudice temutissimo, ma informatissimo, quasi quanto il consenso che cercavamo di sviluppare: dall’assenza di consenso degli anni ‘80-‘90, alle 5 righe fino alle 5 pagine negli anni 2000.
”la medicina non è una scienza esatta, è una scienza probabilistica”
A fronte di un impegno di professionisti seri, di giuristi importanti e di una società scientifica avanzata e innovatrice, esisteva , però, una gran confusione.
Assenza di regole e di sistemi protettivi, una “mala giustizia” dilagante si diceva ”la medicina non è una scienza esatta, è una scienza probabilistica”.
Lo stesso concetto si può applicare alla giustizia, che non è certo una scienza esatta, ma probabilistica… quasi quanto le complicanze in endoscopia digestiva.
Analizzando, tra le tante definizioni della parola complicanze ne richiamo una che riassume concretamente il concetto di “probabilisticità sine colpa”.
Facendo emergere l’assoluta imprevedibilità e casualità dell’evento: “Evento avverso, casualmente concomitante, imprevedibile, ma intrinseco alla procedura, che impedisce il completamento della procedura pianificata (escluso il fallimento tecnico), risultante in ammissione, o prolungamento del ricovero in ospedale o in procedure o consultazioni aggiuntive “ (Cotton, 2010).
La medicina, negli anni, un po’ più esatta è diventata; lo stesso non può dirsi per la giustizia, nonostante tentativi e riforme importanti (Balduzzi, Gelli-Bianco…).
La visione olistica
Il termine olistico, ora tanto inflazionato, era, comunque, il nostro approccio alle problematiche medico-legali.
Da un lato coinvolgevamo tutti gli attori del sistema giustizia, dall’altro la nostra “mission” era lavorare bene, conoscere e analizzare i problemi, aggiornarsi e impegnarsi sempre al massimo nell’interesse del paziente, ovviamente al primo posto, ma al secondo posto, c’era l’idea di evitare la giustizia, soprattutto la “malagiustizia”.
La prevenzione
La prevenzione, anche in ambito medico-legale, può salvare le vite, quasi come per il cancro.
Non che io voglia paragonare la giustizia al cancro, ma certamente dal cancro si può guarire, e la buona prevenzione fa guarire;
Nel mondo della giustizia, nonostante i tre livelli di giudizio, nonostante tutte le precauzioni/prevenzioni possibili, nonostante la “sana medicina difensiva”, non sempre si esce indenni.
Proseguendo le nostre ricerche, i nostri approfondimenti e le nostre esperienze, negli anni 90-2000 , abbiamo ricondotto le problematiche medico-legali al mondo della qualità, dell’organizzazione e del management sanitario, della VRQ, dell’accreditamento e della certificazione, considerando l’attenzione alle problematiche medico-legali, alla corretta informazione, al consenso, alle linee guida, alla qualità percepita, alla formazione, fattori di qualità.
Sempre nell’ottica di evitare la giustizia, negli anni 2000-2010, è venuta poi l’epoca della mediazione, della definizione di medicina difensiva “sbagliata/negativa” quella derivante dalla non qualità, quella derivante dalla paura della imprevedibilita’ della giustizia.
Tra i tanti problemi del sistema giudiziario, è da tutti condiviso e più volte segnalato, il lato debole dell’attività peritale, che se adeguatamente organizzata e “nobilitata” (oggi è ancora troppo spesso un ripiego per pensionati o per “incompresi” dalla professione medica vera) potrebbe essere considerata meglio e più vincolante dai giudici.
Per far fronte a questa criticità, la nostra società scientifica ha formato periti, esperti di settore, proprio per superare la scarsa conoscenza del perito generico, non specialista del nostro settore, fornendo quindi al giudice consulenze/perizie attendibili, ma la strada è ancora lunga!
L’intelligenza artificiale
Ed ecco che , in maniera provocatoria,ma non troppo, perché siamo in tanti e in tante parti nel mondo a pensarlo, viene fuori l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla giustizia.
Nelle “small claims” è già una regola/legge.
I processi minori li risolve l’informatica, l’intelligenza artificiale applicata alla giustizia.
Paradossalmente, la medicina digitale, il computer-quantistico, nel futuro, integreranno il peritus peritorum anche nelle cause di responsabilità professionale.
Pur non ammettendo una vera sostituzione della figura del giudice, certamente un’istruttoria trasparente, pulita, ben documentata e supportata da algoritmi e protocolli, linee guida elaborate dalle Società scientifiche, potrebbe avvicinare la giustizia “giusta” ad una giustizia sempre più giusta, quasi ad una giustizia “esatta”.
Molti di noi hanno ascoltato il discorso di insediamento del Presidente Joe Biden.
Gran bel discorso!!!
Conciso, determinato, focalizzato sui temi più importanti del paese e del mondo, dopo la catastrofe!
Secondo me, ha però commesso un errore: nel fare riferimento alla necessità di “giustizia per tutti” e promettendo un “giusto processo”, non ha considerato l’attuale esigenza/necessità di applicazione della tecnologia al servizio della giustizia, non citando la parola “intelligenza artificiale” per la tutela dei diritti fondamentali e dell’esercizio del diritto, inseguendo un equilibrio socialmente desiderabile.
Il nuovo ruolo attualizzato e moderno della medicina legale
Il nuovo ruolo attualizzato e moderno della medicina legale non può prescindere dal ridimensionamento della figura del giudice, ove è riconosciuto che “la corruzione – e in particolare la corruzione giudiziaria- è diversa dalla rapina, perché ha a che fare con il potere.
Il potere di un Giudice è mostruoso, se ci si pensa.
Può decidere della libertà e della vita di una persona… Ogni forma di potere è una cosa accettabile, solo se è trasparente, pulito, se è esercitato in modo uguale per tutti (Gianrico Carofiglio; La regola dell’equilibrio, 2020).
Il caso Palamara , a tutti noto, è solo la punta di un iceberg.
Nello stato attuale di confusione, imprevedibilita’ e mancanza di trasparenza della giustizia, la complicanza da’ da ”mangiare” a tanta gente, con processi lunghi, tortuosi che possono determinare la “sconfitta della giustizia “.
Processi celebrati nel periodo COVID, a Tribunale chiuso, con condanne in pieno contrasto dalle perizie d’ufficio, linee guida, letteratura internazionale, a fronte di correzione immediata ed efficace dell’evento complicanza.
Coincidenze sfavorevoli o corruzione?!
La Legge e la Ragione
Costituiscono presidi della razionalità e della giustezza del giudicare e fonti di legittimazione della giustizia e del mondo dei suoi operatori, sono oggi coadiuvate dalla prova tecnologica e scientifica e dalle varie forme di intelligenza artificiale.
I risultati pratici che tutto questo determina si leggono in termini di risparmio di tempi e di costi , nella semplificazione delle procedure e nella tendenziale calcolabilità e uniformità delle decisioni, oltre che nella fondamentale ridotta, ridimensionata responsabilità del giudicante, conseguiti dall’impiego del modello matematico statistico nell’esercizio di quella che viene
definita “giustizia predittiva”.
A tal proposito, neppure le cautele e i warnings delle Corti e lo scetticismo dei giuristi , quanto al rispetto delle garanzie del “due process” , nella raccolta delle informazioni utili per la valutazione del rischio nel mondo reale, e all’eventuale pregiudizio discriminatorio, sono riusciti a frenare l’impetuosa avanzata delle tecniche informatiche di tipo predittivo nel sistema occidentale di giustizia penale.
Siamo, forse, è auspicabile, all’inizio di uno sconvolgente mutamento dello scenario tradizionale della giurisdizione penale e civile, in un profondo e inquieto rimescolamento delle coordinate tipiche dei due paradigmi “indiziario-divinatorio” e di quello “ galileiano-scientifico” che non sono più concettualmente distinti e autonomi.
A fronte della complessità tecnica e della fatica delle tradizionali operazioni giudiziali ricostruttive del fatto, la post-modernità sta mettendo in crisi l’equità, l’efficacia e le garanzie del modello del razionalismo critico, oppure resta ben salda e vitale l’arte del giudicare, seppure “reasoning under uncertainly” e “by probabilities”? ( Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, 20 ottobre 2020).
Nel ridimensionamento del potere del giudicante, quali saranno le nuove frontiere delle strategie di “crime control” per la giustizia penale?
Riusciremo, quindi, a passare da una giustizia “giusta” a una giustizia “esatta”?
Siamo in grado di preparare la strada per una interpretazione più “bonaria” e meno “redditizia” dell’evento complicanza, inserendo la depenalizzazione e la considerazione della particolare “tenuità” del reato?
Riusciremo, come Società Scientifica, a regolamentare l’applicazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale alla medicina?
Siamo pronti ad aderire alla SIpEIA (Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale), nata il 19 novembre 2020, nel mondo accademico più qualificato?
Ce la sentiamo di superare i paradigmi del passato e il Giuramento di Ippocrate di 2500 anni fa, pur con il rispetto dovuto?
La medicina di oggi è radicalmente diversa da quella ippocratica…